Bonus sociale energia elettrica e gas: Decreto Aiuti

L’articolo 1, D.L. n. 50/2022 (c.d. “Decreto Aiuti”) ha confermato il rafforzamento del bonus sociale elettricità e gas anche per il terzo trimestre 2022 (1° luglio 2022 – 30 settembre 2022).
In particolare, viene previsto che in caso di ottenimento di una attestazione ISEE resa nel corso dell’anno 2022 che permetta l’applicazione dei bonus sociali elettricità e gas (limite stabilito a 12.000 euro per il periodo 1° aprile – 31 dicembre 2022 ai sensi dell’art. 6, D.L. n. 21/2022), i bonus annuali riconosciuti agli aventi diritto decorrono dalla data del 1° gennaio 2022 o, se successiva, dalla data di cessazione del bonus relativo all’anno precedente.
Le somme già fatturate eccedenti quelle dovute sulla base dell’applicazione del bonus sono oggetto di automatica compensazione che deve essere effettuata nella prima fattura utile o qualora questo non sia possibile, tramite automatico rimborso da eseguirsi entro tre mesi da tale fattura.


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