Non tutti sanno che in Italia il Commercialista è abilitato, al pari dell’Avvocato, alla difesa e alla rappresentanza in giudizio del contribuente. Anzi, per la sua specifica formazione giuridica ed economica, che non trova equivalenti in Europa, si presta in molti casi più idoneo a fornire una assistenza qualificata rispetto ad un legale.
Il contenzioso tributario inizia con la presentazione del ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente contro uno dei seguenti atti (art. 19 D.Lgs. n. 546/1992):
• l’avviso di accertamento del tributo;
• l’avviso di liquidazione del tributo;
• l’avviso di mora;
• il provvedimento sanzionatorio;
• la cartella di pagamento;
• l’iscrizione di ipoteca;
• il fermo amministrativo;
• gli atti catastali;
• il diniego o la revoca di agevolazioni tributarie;
• il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi;
• il rigetto di definizione agevolata di rapporti tributari;
• ogni altro atto di natura tributaria previsto dalla legge.
Si ricorda che il ricorso – ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 546/1992 – deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato.
Per gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate con valore non superiore a €20.000/€ 50.000,00 euro, a pena di improcedibilità del ricorso, deve essere preventivamente esperita la procedura di reclamo/mediazione.
Qualora una delle parti non sia soddisfatta dall’esito del primo grado può promuovere, entro 60 giorni dalla notifica della sentenza ovvero entro sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza della CTP, il giudizio di appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale.
Avverso la sentenza della CTR può essere proposto, se ne sussistono i motivi, ricorso per Cassazione.